Descrizione
Visto l’art. 32 comma 1 lettera b) del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 17/07/2009 e ss. mm. ii. , il quale stabilisce che i titolari delle licenze di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono diffondere la musica all’interno dei locali a mezzo di impianti di riproduzione fonografica dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 19.00 alle ore 01.00 del giorno successivo;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 29.05.2013, con la quale è stata introdotta la possibilità, per i titolari dei succitati pubblici esercizi, di diffondere, nonché effettuare spettacoli musicali temporanei, anche con esibizioni dal vivo, nei dehors antistanti i medesimi, i cui orari di diffusione della musica , dovevano essere introdotti con ulteriore provvedimento ;
Considerato che l’effettuazione dei predetti spettacoli è subordinata al rilascio della certificazione redatta da un tecnico abilitato, iscritto all’Albo Regionale dei tecnici competenti in maniera di acustica, che consenta la diffusione sonora senza superare i valori limite previsti dalla normativa regionale vigente in materia;
Considerato altresì che , l’art. 32 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana, stabilisce che l’effettuazione di spettacoli musicali dal vivo, all’esterno dei relativi pubblici esercizi, deve avvenire sulla base di una programmazione che preveda la turnazione fra le varie richieste di autorizzazione;
Vista la nota indirizzata alla sottoscritta protocollata in data 11/07/2023 al n. 11335, con la quale diversi operatori commerciali, esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i cui locali sono dislocati sia nel centro storico che all’esterno di quest’ultimo , richiedono la proroga dell’ orario della diffusione della musica alle ore 03.00 anziché alle ore 01.00 , come
previsto dal predetto art. 32 comma i lett. b) del Regolamento di Polizia Urbana ; Dato atto che, lo scorso anno è stata concessa la posticipazione della diffusione della musica di un’ora nelle giornate feriali e due nelle giornate prefestive, e che da quel momento sono pervenuti esposti da parte dei cittadini che abitavano nelle immediate adiacenze dei locali, lamentando oltre l’eccesivo volume delle emissioni sonore, anche gli schiamazzi, le urla ed i rumori dei frequentatori
degli esercizi pubblici che creavano disturbo alla quiete e al riposo;
Evidenziato che, parte degli ospiti, che scelgono questo Comune come méta delle loro vacanze,soprattutto durante il periodo di alta stagione , è costituita da giovani e come tali, richiedenti proprio questa tipologia di svago;
Ritenuto altresì che sia opportuno mantenere un idoneo equilibrio, tra la necessità giuridicamente garantita del riposo delle persone e la necessità della popolazione giovanile di frequentare i locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, all’interno dei quali si svolgono trattenimenti musicali ;
Ritenuto altresì che la diffusione della musica o l’effettuazione di spettacoli musicali temporanei con esibizioni dal vivo, da parte dei titolari dei predetti esercizi, oltre che rappresentare un indotto delle medesime attività, costituisce un fattore determinante per la permanenza delle persone, soprattutto dei giovani, nel centro urbano, evitando lo spostamento in altre località e incrementando potenzialmente il rischio di incidenti stradali , fenomeno in crescita , soprattutto nei
fine settimana ;
Atteso che la proroga degli orari di diffusione della musica all’interno e all’esterno degli esercizi pubblici anzidetti, non crea nocumento alla quiete ed al riposo delle persone, in quanto le emissioni degli impianti di diffusione , non devono superare i valori limite, previsti dalla normativa regionale di riferimento ;
Considerato che l’indagine sull’inquinamento acustico per attività rumorosa temporanea, redatta dai tecnici abilitati ed iscritti all’elenco regionale dei tecnici competenti in acustica, deve essere
necessariamente allegata alla richiesta di autorizzazione per l’effettuazione dei trattenimenti musicali anzidetti ;
Rilevato che pertanto non è necessario il rilascio della autorizzazione in deroga ai valori limite del livello acustico, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera h della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 477 del 26/10/1995 ;
Visto il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “ limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno“;
Vista la Legge 447 in data 26/10/1995 “ Legge Quadro sull’inquinamento acustico ;
Visto il D.P.C.M. 14/11/1998 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” ;
Visto il D.M. 16/03/1998 “ Norme tecniche per l’esecuzione delle misure “ ;
Visto D.P.C.M. 16/04/1999 “ Regolamento per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento , di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi “ ;
Vista la deliberazione della Giunta R.A.S. 14/11/2008 n. 62/9 “ Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale “ ;
Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente le attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo ;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000;
Per le motivazioni sopra esposte,
ORDINA
Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al sedici settembre p.v., i titolari di esercizi pubblici di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in tutto il territorio comunale , possono diffondere musica all’interno dei locali, nonché nei dehors antistanti i medesimi , a mezzo di impianti di riproduzione fonografica , radio, televisione ed esibizioni dal vivo,secondo la seguente articolazione oraria:
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 19.00 alle ore 01.00 del giorno successivo,nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica.
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 19.00 alle ore 02.00 del giorno successivo,nelle giornate venerdì e sabato.
E’ concessa una deroga alle precedenti articolazioni orarie , eccezionalmente nelle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 agosto 2024, durante le quali la musica potrà essere diffusa dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 19.00 alle ore 02.00 del giorno successivo .
Tali disposizioni si applicano anche ai medesimi esercizi pubblici, i cui titolari siano muniti di certificazione che attesti l’insonorizzazione dei locali e per i quali era prevista una deroga fino alle ore 03.00.
Per la diffusione della musica all’interno dei locali, nonché nei dehors antistanti i medesimi , a mezzo di impianti di riproduzione fonografica , radio, televisione ed esibizioni dal vivo, deve essere prodotta, idonea certificazione, redatta da un tecnico iscritto all’Albo Regionale, competente in materia di acustica, che attesti la regolarità dei valori delle emissioni sonore, entro i parametri previsti dalla normativa regionale vigente.
Le norme di cui alla presente ordinanza, per l’arco temporale suddetto, integrano e sostituiscono quelle in contrasto con le precedenti ordinanze Sindacali in materia, nonché quelle del Regolamento citato in premessa narrativa.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e contestualmente ne venga data la massima diffusione.
Che la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio.
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 8 novembre 2024, 14:39