Descrizione
VISTO il verbale di sopralluogo effettuato da personale della Polizia Locale, congiuntamente da personale del Settore Gestione del Territorio in data 16/07/2024, di cui al protocollo n. 11931 del 16/07/2024, con il quale veniva evidenziato che il dehors, autorizzato con Provvedimento conclusivo n. 16 del 06/07/2009, ubicato in via Magnon, spazio pubblico, nel tratto compreso tra le vie Italia e Cavour, si presenta in condizioni di scarsa manutenzione, con parti mancanti e altre
deteriorate con condizioni di staticità compromesse;
CONSIDERATO:
- che a seguito di sopralluogo si è rilevato un avanzato stato di degrado della struttura di cui trattasi;
- che il Provvedimento Conclusivo n. 16 del 06/07/2009 ad oggi risulta scaduto e che per lo stesso non è seguita pratica di rinnovo del titolo;
VISTA la sussistenza dello stato di pericolo per la pubblica incolumità, dovuto al generale stato di conservazione della struttura in oggetto;
RITENUTO necessario disporre, con urgenza, alla rimozione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, adottando tutte le misure di cautela necessarie, garantendo pertanto il passaggio pedonale in totale sicurezza;
TENUTO CONTO che l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), così come sostituito dall’art. 6 della L. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
RITENUTO di dover intervenire con urgenza, stante l’esigenza di tutelare la pubblica incolumità ed evitare danni a persone e cose;
RITENUTO altresì, nelle more dell’adozione delle misure necessarie per la rimozione del dehors,disporre il divieto temporaneo di transito pedonale nel tratto di spazio pubblico in oggetto;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli per l’incolumità pubblica, sino alla cessazione delle condizioni che ne hanno reso necessaria l’adozione;
DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 4, u. p. del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di provvedere in conformità;
ORDINA
a:
A. GI. CI. Antica Gelateria Conti Sas di Mannoni Maria e C. p.iva: 01302450901, con sede in via Italia, 3 – Santa Teresa Gallura, con decorrenza immediata, e fino alla rimozione delle criticità rilevate, meglio descritte in premessa narrativa, la demolizione della struttura Dehors, sita in via Magnon nel tratto compreso tra le vie Italia e Cavour posto a servizio dell’attività denominata “Gelateria nuovo Fiore”;
I prescritti lavori dovranno essere eseguiti, con il ripristino delle irrinunciabili condizioni di sicurezza e di quant’altro occorra per la tutela della pubblica e privata incolumità̀ e, comunque, nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti e a lavori eseguiti, si dovrà comunicare la buona esecuzione delle opere.
CON DIFFIDA
Eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in sede civile, penale e amministrativa.
DEMANDA
Al Responsabile del settore Polizia Locale e Protezione civile l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la chiusura al transito pedonale;
DISPONE
1. ) che copia della presente ordinanza sia notificata nelle modalità di legge, ai sottoelencati intestatari:
- A. GI. CI. Antica Gelateria Conti Sas di Mannoni Maria e C. p.iva: 01302450901, con sede in via Italia, 3 – Santa Teresa Gallura;
In allegato l'Ordinanza Sindacale
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Ultimo aggiornamento: 8 novembre 2024, 14:40