Obbligo denuncia variazioni anagrafiche

Cambiamenti di abitazione e trasferimenti di residenza

Data :

1 gennaio 2024

Obbligo denuncia variazioni anagrafiche
Municipium

Descrizione

Occupazioni abusive di immobili
Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
Mutazioni di posizione anagrafica
È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, l’iscrizione nell’anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento.
L’assenza temporanea dal comune di dimora abituale, non produce effetti sul riconoscimento della residenza.
Cambiamenti di abitazione
Coloro che cambiano abitazione nell’ambito del territorio comunale devono farne dichiarazione all’ufficio anagrafe del comune entro venti giorni dall’occupazione del nuovo alloggio.
Trasferimenti di residenza
1) Chiunque si trasferisca in questo comune, per fissarvi la propria residenza, deve farne dichiarazione all’ufficio anagrafe entro venti giorni dalla data nella quale si è trasferito. Sono soggetti a questo obbligo anche i militari di carriera che costituiscono famiglia a sé stante;
2) Chiunque si trasferisca all’estero per emigrazione definitiva, deve farne dichiarazione al competente consolato o all’ufficio anagrafe per la conseguente cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e per la conseguente iscrizione nell’apposita anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.);
3) Anche gli stranieri, muniti di permesso di soggiorno non scaduto, sono soggetti all’obbligo delle dichiarazioni sopra indicate.
Cittadini comunitari. Stati membri
Sono stati membri:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea i cittadini Svizzeri e della Repubblica di San Marino, nonché i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
L’ambito applicativo della normativa deve intendersi esteso ai cittadini dei Principati di Monaco, di Andorra e dello Stato della Città del Vaticano (Comunicato Min. Int. del 14 marzo 2008).
I cittadini di Paesi aderenti all’Unione europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, devono richiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune nel quale hanno fissato la dimora abituale.
Per l’iscrizione anagrafica deve sussistere una delle seguenti condizioni:
1. essere lavoratore dipendente o autonomo;
2. disporre di risorse economiche sufficienti ed essere in possesso di polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire in Italia tutti i rischi;
3. essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, per seguire, come attività principale, un corso di studi o di formazione professionale, disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti ed essere in possesso di polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire in Italia tutti i rischi.
Ha diritto all’iscrizione anagrafica, anche il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato dell’unione, di cittadino che si trova in una delle sopraelencate situazioni.
Cittadini extracomunitari. Rinnovo dichiarazione di residenza
I minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti sono iscritti nell’anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell’anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato.
I cittadini di paesi non aderenti alla unione europea hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso/carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Nella fase di rinnovo non vi è decadenza dall’iscrizione anagrafica.
Alla domanda dovrà essere unito il permesso o la carta di soggiorno.
Il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale comporta, previo invito da parte dell’ufficio a provvedere entro i successivi 30 giorni, la cancellazione per irreperibilità, trascorsi sei mesi alla scadenza del permesso o della carta di soggiorno. Nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno non vi è decadenza dall’iscrizione anagrafica.
Patenti di guida, libretti di circolazione dei veicoli e contrassegni di identificazione per i ciclomotori
L’art. 116, comma 11, del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e l’art. 252 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, prevedono che l’annotazione del trasferimento di residenza o del cambiamento di abitazione sulle patenti di guida, sui libretti di circolazione di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi e sui contrassegni di identificazione per ciclomotori, sarà effettuata dal dipartimento per i trasporti terrestri che non trasmetterà più il tagliando da apporre sul documento, ma procederà comunque all’aggiornamento dell’archivio
A tale scopo, ogni dichiarazione di variazione di cui sopra, dovrà essere accompagnata dagli estremi del documento o, per la patente, dalla dichiarazione che il soggetto ultrasedicenne trasferito non è titolare di patente di guida.
PER INFORMAZIONI gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio anagrafe tutti i giorni non festivi, durante l’orario d’ufficio, tenendo presente che l’ufficio stesso non potrà rilasciare certificazioni anagrafiche a coloro che non si siano attenuti alle disposizioni sopra riportate.
I contravventori, inoltre, incorreranno nelle sanzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale.

In allegato l'avviso

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Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2024, 10:36

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