Regio Diploma
Ultima modifica 24 luglio 2023
Trascrizione
Il bene e la felicità dei nostri amatissimi sudditi formando il primario oggetto delle più accurate nostre sollecitudini, abbiamo sempre rimirato con spiacevole sensazione la vita, che si mena dai Pastori della Gallura in quelle vaste e lontane solitudini nelle quali non solo restano privi di tutti i comodi della civile società, e dei lumi e soccorsi della Religione, ma rimangono eziandio in continuo rischio di veder pericolare la sicurezza loro personale e quella dei loro beni per la facilità che ai malviventi somministra la natura del luogo deserto non frequentato se non da pochi e questi in molto ragguardevole distanza fra loro e quindi nella parte la più settentrionale del Regno; nella quale la salubrità dell’aria, e la feracità dei terreni invitano l’industria al più vantaggioso commercio, ed alla prosperità dell’agricoltura, dacché nelle vicende dei tempi più antichi perirono la popolazione, che vi fiorivano, negletta intieramente la coltura di quei terreni e sparsi nelle campagne i pochi Pastori che le abitano, abbiamo veduto infelicemente trascurati i mezzi che quei due rami di felicità pubblica potrebbero procurare alla maggior parte del Regno, e con ciò indusse il più valido incitamento. Perlochè dietro alle viste, che saggiamente diresse a quest’oggetto il Duca del Genovese mio fratello amatissimo, ci siamo occupati del modo più sicuro, onde stabilire in quelle stesse campagne una popolazione, la quale riunendo in una ben ordinata società i Pastori di quelle vicinanze, che brameranno fissarvisi, promuova l’agricoltura l’industria ed il commercio ottenuta già a tal fine da vari benemeriti particolari la cessione di alcuni tenimenti necessari per la dotazione della popolazione, tracciata ormai la pianta delle case e degli edifici, che formeranno il Villaggio, cominciata la costruzione della Chiesa, e prese le più caute misure per lo stabilimento, e progresso della medesima popolazione ansiosi di vedere ridotte finalmente ad effetto queste nostre premure, nono vogliamo più oltre ritardare d’apporre l’ultima mano all’opera, col sanzionare con Nostro Reale Diploma questo stabilimento, e perciò ci siamo disposti ad ordinare, come col presente ordiniamo quanto infra:
1) Sarà eretta e formata una popolazione, che prenderà il nome di Santa Teresa da quello della Regina mia amatissima consorte, tra la Torre il Porto di Longonsardo ed il tenimento di Valdigalera, formante ora parte dei territori ceduti alla popolazione secondo la pianta ed il piano già da Noi approvato e trasmesso al Capitano nelle R. Armate Pietro Francesco Maria Magnon da me già costituito Comandante della suddetta popolazione, e delle Torri di Longonsardo, Vignola ed Isola Rossa, compresi i litorali aggiacenti, ed ora destinato della medesima, coll’autorità di attendere all’eseguimento della fondazione ed a mantenervi il buon ordine, giusta le istruzioni delle quali è munito.
2) Formeranno per ora la dotazione della popolazione i tenimenti nominati Valdigalera, La Capannaccia, la Testa, Murruccio, Furrugoni, Brumu Cervino, La Filetta, e la Cunchedda, giusta i limiti designati negli stromenti di cessione fattane al Regio Patrimonio.
3) Li confini del territorio della stessa popolazione saranno il mare a tramontana ed a ponente sino al luogo detto l’arena maggiore, da qui la linea di demarcazione continuerà sino a Monte Farru rocca di granito, dominante la selva della Fuditta; quindi volgendo a levante passerà alla cappella campestre di S. Pasquale, e da questa per l’ovile del fu Giorgio Bulciolu, sino al fiume di Liscia che servirà di limite a levante sino alla sua imboccatura nel mare.
4) Accrescendosi nel progresso la popolazione, e la coltura dei terreni suddetti, assegneremo a favore della medesima, altro tratto di terreno proporzionato ai lavoratori di ciascheduna famiglia, ed al numero dei buoi da lavoro, che possederanno ed i capi di famiglia, che abbisognano per qualunque ramo d’agricoltura, ne imploreranno dal Tribunale de R. Patrimonio la concessione che a misura delle circostanze loro concederà.
5) Qualunque dei nostri sudditi, e specialmente i Pastori, che abitano le campagne all’intorno sono invitati a stabilirvisi.
6) A ciascun capo di famiglia, che si presenterà per fissarvi il suo domicilio permanente sarà assegnato dal Direttore un sito per fabbricarsi una casa terrena o alta nel piano per la estensione del medesimo determinata, sia riguardo alla simmetria ed esteriore prospetto delle case, che per la regolare direzione delle contrade; e riguardo al sito della casa sarà dal Direttore secondato, in quanto non possa esser contrario al piano il desiderio, che spiegherà il popolatore di averla piuttosto in uso, che in un altro sito anche per scansare di astringerlo ad avere un molesto vicino e fissando molto le loro brame allo stesso sito si commetterà alla sorte la decisione; potranno nel caso porsi anche in un solo biglietto più sorti per ottenerla unita tutti quelli che per reciproca convenienza vorranno essere vicini.
7) Sarà pure nella stessa forma assegnato, oltre a quello per la propria abitazione, il sito per costruire una o più case terrene o alte a chiunque dei popolatori che animato da lodevole zelo lo desiderasse, e si sottomettesse ad erigerle per affittarle ad altri popolatori non ancora alloggiati, purché dentro un breve termine, che gli si prefiggerà, ne formi le case secondo la Direzione che gli verrà data.
8) Ad ogni capo di famiglia si assegneranno sei starelli di terreno misura di Cagliari i quali verranno fissati dal Direttore, colla designazione di confini, ossia limiti, per togliere ogni confusione nella comunione delle terre. Li primi 80 capi di famiglia che si presenteranno per fissarvi la loro abitazione, avranno la scelta, ed in caso di molti concorrenti ad uno stesso tempo, che volessero scegliere li stessi terreni, si distribuiranno a sorte fra loro, per far cessare ogni motivo di gelosia, e di dissenzione.
9) Le case, e li sei starelli di terreno s’intenderanno conceduti ad ogni capo di famiglia, in enfiteusi perpetua a favore dei loro discendenti tanto maschi che femmine con facoltà di disporre fra loro liberamente per atto tra vivi, o di ultima volontà, senza pagamento di laudenio. Potranno poi non solo i primi concessionari ma eziandio i loro discendenti, alienare in favore di estranei e questi in favore di altri, con ciò che si paghi al Regio Patrimonio la metà del laudenio portato dalle R.li Prammatiche. Non sarà bensì permessa, sotto pena di nullità d’atto o di devoluzione al Regio Patrimonio l’alienazione della casa separata dal terreno di dotazione come sopra distribuito, e viceversa.
10) Dovranno tutte le alienazioni seguire in favore di cattolici, e di abitanti nella popolazione o di quelli che vi si stabiliscono nel preciso termine di sei mesi, sotto pena di nullità del contratto e di decadenza a beneficio del R. Patrimonio.
11) Non potranno sotto la stessa pena di nullità d’atto e decadenza, farsi alienazioni, lasciti o donazioni in esse case, e terre a mani morte, sottoporsi a perpetue cappellanie, benefizi, anniversari, e venendo per legittimi debiti vendute in subasta, o aggiudicate al creditore, i l deliberatorio, o creditore non essendo popolare, o stabilito nella popolazione dovrà dentro un anno venderla a qualche abitante o farle coltivare da persone abitanti fissamente nella popolazione.
12) Ogni capo di famiglia, cui sarà stato distribuito il sito per la casa, ed il terreno per coltivare, dovrà nel preciso termine di mesi sei a computare dal giorno dell’assegnazione, avere terminato la fabbrica della casa, ed in quello di tre anni che decorreranno parimenti dallo stesso giorno dell’assegnazione ridotti a coltura li terreni come sopra concesso. Trascorso questo spazio di tempo senza che abbia eretta la casa, o ridotto a coltura il terreno, decaderà da ogni diritto e rientreranno nel R. Patrimonio il terreno, e la casa, salvo bensì il diritto al concessionario di ripetere il valore della casa, qualora sia la medesima intieramente compita.
13) Allo stesso fine non potranno li popolato per lo spazio d’anni dieci assentarsi senza Nostro permesso, il quale non verrà accordato se non previa cognizione della legittima causa che li richiami altrove.
14) Per lo spazio d’anni dieci dalla data del presente, godranno li concessionari la franchigia del Reale Donativo, e di qualunque altro diritto verso il R. Patrimonio, come pure di qualunque altro diritto per l’introduzione da fuori Regno di robe di lana, lino, legname o di qualunque altra sorta che introdurranno a proprio pericolo, e che faran constare di servire per uso delle loro famiglie. Non saranno bensì esenti dei diritti d’introduzione e di estrazione di qualunque oggetto, che per cagione di commercio introdurranno nel Regno, oppure estrarranno dei generi soggetti a tratta, come altresì pagheranno le gabelle del sale e del tabacco, ed eziandio le prestazioni particolari per il bisogno e vantaggio della stessa popolazione.
15) Scaduti li suddetti anni dieci cesseranno le accennate franchigie, e la detta popolazione pagherà il Regio Donativo, e tutti gli altri contributi, come gli altri Villaggi del Regno e parimenti li dritti per le introduzioni dei generi, che serviranno per uso delle famiglie.
16) Si farà costruire una Chiesa sotto l’invocazione di S. Vittorio capace per la popolazione allorché questa sia cresciuta in modo che il cappellone, che si sta costruendo venga a riconoscersi troppo stretto ed insufficiente al concorso del popolo. Essa Chiesa sarà interinalmente provveduta d’un Rettore per la celebrazione dei divini misteri, e per l’amministrazione dei Sacramenti. Ci riserbiamo in perpetuo la nomina di questo Rettore, al quale verrà assegnata una conveniente abitazione con una porzione di terreno doppia di quella degli altri abitanti della colonia, oltre a quello che gli abbiamo d’altronde destinato per la sua durata manutenzione.
17) I popolatori e la popolazione di Santa Teresa saranno sotto la speciale Nostra protezione e Regia diretta autorità e giurisdizione, essendo Noi disposti a proteggerla a promuovervi l’industria nazionale per mezzo dell’agricoltura, delle arti e del commercio.
18) Affinché queste nostre determinazioni pervengano a notizia di tutti mandiamo spedirsi il presente che vogliamo sia originalmente riposto nel R. Achivio unitamente cogli istrumenti d’acquisto menzionati al n. 2 e registrarsi presso il Razionale e nell’Ufficio del Real Patrimonio, con trasmettersene copia autentica al suddetto Capitano Magnon, comandando Noi a tutti i Magistrati Nostri, Governatori, Comandanti ed a qualunque altro cui possa spettare, specialmente al Tribunale del Regio Patrimonio, ed al Direttore della popolazione di osservare e farne osservare pienamente il disposto, che tal è nostra mente. Da Cagliari li dodici del mese di agosto l’anno del Signore mille ottocento otto, e del Regno Nostro il settimo.
Firmato V. Emanuele
Contrassegnato Rossi Per copia conforme all’originale, con cui collazionata concorda
li 13 agosto 1808 Vacca R° Sottosegr.
Regio Diploma portante l’erezione e formazione di una nuova popolazione vicino alla Torre di Longon Sardo sotto il nome di Santa Teresa colli vantaggi ivi espressi in favore dei nuovi popolatori e colle disposizioni menzionatevi.