Descrizione
Richiamata l’ordinanza balneare marittima della R.A.S. , di cui alla determinazione n. 0001532 del 07/05/2021 , attraverso la quale vengono disciplinate le attivita’ esercitabili sul demanio marittimo sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione ;
Considerato che ai sensi dell’art. 4 lett. m) della suddetta ordinanza, sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione é fatto divieto di asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell’arenile ( quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc.);
Vista la segnalazione del nucleo operativo delle guardie ecologiche volontarie, facenti capo alla associazione denominata “AGEA STG.23 ODV ” , convenzionata con questa Amministrazione per il servizi di vigilanza eco ambientale , attraverso la quale si evince che sempre più spesso i fruitori degli arenili delle spiagge libere lamentano la presenza di sassi , talvolta semi nascosti sotto la sabbia, prelevati sia dal mare che dal retro spiaggia, utilizzati per l’ancoraggio degli ombrelloni ;
Accertato che tale fenomeno insiste solo sulle spiagge libere, dove vengono posizionati un numero elevato di ombrelloni, tale da intralciare la circolazione dei bagnanti, soprattutto in relazione alle proiezioni delle sagole di ancoraggio ai sassi , ricadenti al di fuori dell’ ombrellone stesso;
Rilevato che le stesse guardie ecologiche volontarie hanno assistito sempre più spesso a piccoli incidenti legati alla presenza dei suddetti sassi , che urtati accidentalmente, hanno provocato escoriazioni e traumi ai piedi dei bagnanti;
Preso atto che i sassi, successivamente all’utilizzo vengono abbandonati sull’arenile e che i medesimi costituiscono un intralcio alla pulizia degli arenili da parte della ditta incaricata , i cui addetti sono costretti a rimuoverli manualmente con consistenti perdite di tempo ;
Considerato che quanto rappresentato nei punti precedenti è pregiudizievole anche per la libera fruizione della spiaggia da parte dei soggetti diversamente abili ;
Considerato altresì che l'utilizzo dei sassi per tenere fermi ombrelloni e asciugamani negli arenili oltre a costituire un pregiudizio per la libera fruizione dell’arenile , danneggia l'ambiente marino e costiero ;
Ritenuto necessario intervenire con urgenza per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano le spiagge del Comune di Santa Teresa Gallura ;
Ritenuto di dover adottare un provvedimento di tutela circa la libera fruibilità degli arenili delle spiagge libere, che seppur disciplinati astrattamente, per la fattispecie concreta, dall’ordinanza balneare marittima della R.A.S. ;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) inerente le funzioni e la responsabilità della dirigenza in merito alla adozione, degli atti e provvedimenti, che impegnano l’amministrazione verso l’esterno ;
ORDINA
E’ vietato l'utilizzo di sassi o qualsiasi altro supporto, per l’ancoraggio al suolo di ombrelloni, teli da mare o qualsiasi altro tipo di attrezzatura balneare, in tutti gli arenili del comune di Santa Teresa Gallura.
Sono invece consentite le c.d. “ ancore da sabbia ” , costituite da una vite a spirale con fusto in plastica o altro materiale similare.
DISPONE
Che l'inottemperanza agli ordini di cui al presente provvedimento venga perseguita a norma dell’art. 7 bis del T.U.E.L., con l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
Che la Polizia Locale, le Guardie Ecologiche Ambientali volontarie e chiunque spetti sono incaricati della vigilanza sulla corretta osservanza del presente provvedimento, nell’ambito delle rispettive competenze.
Che la presente ordinanza sia immediatamente pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e trasmessa ai Comandi delle Forze dell'Ordine operanti sul territorio.
INFORMA
Il Comune provvederà a installare adeguata segnaletica informativa presso gli accessi principali agli arenili e a divulgare la presente ordinanza tramite i canali di comunicazione ufficiali.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
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Ultimo aggiornamento: 9 agosto 2024, 12:21