Descrizione
IL SINDACO
CONSIDERATO che con la deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 22/03/2012 veniva approvato il “Piano di Arredo del centro urbano e delle frazioni”, disciplinante, fra le altre cose, le occupazioni di suolo pubblico con dehors, per l’allestimento di spazi di ristoro esterni ai locali di somministrazione di alimenti e bevande;
DATO ATTO che il suddetto piano escludeva da tale disciplina le occupazioni del suolo pubblico delle altre attività commerciali, che invece sono disciplinate dall’art 26 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 17/07/2009;
PRESO ATTO che entrambi gli strumenti sopra richiamati non prevedono la concessione del suolo pubblico a favore degli esercenti attività artigianali, poiché questi svolgono l’ attività di trasformazione dei prodotti alimentari , destinati prevalentemente all’asporto da parte degli avventori ;
EVIDENZIATO che nel corso degli anni le suddette attività artigianali, perlopiù costituite da gelaterie, pizzerie al taglio e gastronomie da asporto sono frequentate da un gran numero di turisti, i quali usufruiscono dei servizi offerti, soprattutto durante le ore serali, nelle zone pedonali del centro storico;
RILEVATO che diversi operatori del settore artigianale hanno avanzato richieste circa la possibilità di disporre, dinanzi le proprie attività, di uno spazio pubblico in concessione, per posizionarvi panchine e/o sedie destinate alla clientela, necessarie per l’attesa dell’asporto richiesto, spesso molto lunga, soprattutto nel caso delle gastronomie e pizzerie;
RITENUTO che tale proposta sia meritevole di accoglimento poiché coerente con la ratio legis, in quanto riferibile al criterio funzionale, che è proprio di queste attrezzature quali tavolini, panche, sedie etc., la cui presenza è di servizio solo ed esclusivamente all'avventore, che intenda consumare sul posto quanto ha acquistato;
ATTESO che comunque l’attività artigianale non deve essere percepita dalla clientela come attività di pubblico esercizio, i cui servizi, strutture ed attrezzature, sono funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande, anziché al consumo sul posto;
SOTTOLINEATO che il servizio offerto dai titolari delle attività artigianali, non può essere confuso con il servizio offerto dai pubblici esercizi, poiché da parte di questi ultimi viene effettuato il c.d. " servizio assistito di somministrazione", ovvero quello con la presenza del servizio da sala, con camerieri che ricevano le ordinazioni, o prestino comunque il servizio al tavolo degli avventori;
RITENUTO che le attrezzature utilizzabili per lo scopo dagli esercenti attività artigianali, devono avere caratteristiche tali che per dimensioni e quantità, inducono indistintamente gli avventori, al consumo sul posto dei prodotti appena acquistati;
EVIDENZIATO che le attrezzature disposte a corredo degli esercizi artigianali, devono avere caratteristiche tali da non trasformare il locale in un pubblico esercizio, in quanto le medesime devono essere contenute in una dimensione accessoria, eventuale e secondaria rispetto alla vendita da asporto;
EVIDENZIATO che la mancanza del “servizio assistito di somministrazione” risulta essere praticato anche in diverse attività di pubblico esercizio, dove, per ragioni di contenimento dei costi o di rapidità del servizio, è in uso la pratica del buffet o del self-service, in piedi o con tavoli, senza con ciò dubitarsi che si tratti di attività di ristorazione;
RITENUTO che per quanto esposto nel punto precedente, al fine di evitare confusione ai titolari delle attività artigianali, deve essere impedito il “servizio assistito di somministrazione” proprio dei pubblici esercizi;
VALUTATO che la richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte degli esercenti attività artigianali, quali gelaterie, pizzerie al taglio e gastronomie, sia meritevole di accoglimento, differenziando però la tipologia degli arredi e della superficie concedibile, rispetto alle occupazioni ordinarie, disciplinate dal Piano dell’arredo urbano e dal Regolamento di Polizia Urbana anzidetti;
RITENUTO che al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio pubblico, nelle more della approvazione di un Piano o di un Regolamento disciplinante le occupazioni di suolo pubblico per le attività artigianali, sia necessario ed indispensabile adottare, in via sperimentale, un provvedimento transitorio, che servirà anche come elemento di valutazione, ai fini dell’ adozione del provvedimento definitivo anzidetto ;
RITENUTO che tale provvedimento, può rientrare nella normativa prevista dall’art. 50 comma 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo la quale, il Sindaco, in relazione a determinate aree interessate da un notevole afflusso di persone o comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente limitazioni e/o deroghe nei confronti degli esercenti attività commerciali o artigianali;
Per le motivazioni sopra esposte,
ORDINA
I titolari di attività artigianali, quali gelaterie, pizzerie al taglio e gastronomie è concessa l’occupazione di una porzione di suolo pubblico, esclusivamente antistante i locali di pertinenza, per una superficie massima di cinque metri quadrati. La dimensione dell’occupazione in lunghezza non può comunque superare le dimensioni della facciata della attività artigianale di riferimento.
Sul suolo pubblico in concessione possono essere posizionate, non occasionalmente, sedute facilmente amovibili, quali panchine e sedie di cortesia e tavolini, purché non predisposti per il servizio di “somministrazione assistita”, propri dei pubblici esercizi.
Sono altresì vietati altri elementi estranei al contesto, ad eccezione di cestini gettacarte, che devono essere vuotati all’occorrenza.
Alle concessioni di suolo pubblico a servizio di esercizi artigianali si applicano, oltre le disposizioni specifiche della presente ordinanza, i principi generali fissati dalla normativa vigente in materia di concessioni in uso del suolo pubblico e, ove compatibili, anche se non espressamente previsto, tutte le disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”.
In allegato l'Ordinanza Sindacale
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2024, 17:11