3.1.x Rateizzazione degli importi
Ultima modifica 28 giugno 2023
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi
Dilazioni
1. Per i debiti derivanti da operazioni di accertamento, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
b) durata massima della rateizzazione in relazione al debito complessivo, per ciascun anno di imposta, come segue:
1) fino a euro 500,00 massimo tre rate;
2) da euro 500,01 a euro 1.000,00 massimo sei rate mensili;
3) da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 massimo dodici rate mensili;
4) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 massimo ventiquattro rate mensili;
5) oltre euro 6.001,00 massimo trentasei rate mensili;
c) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista per il saggio legale;
d) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
e) è in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati;
f) nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi;
g) le rate scadono l’ultimo giorno del mese;
h) in presenza di debiti il cui ammontare rientri in scaglioni diversi, dei quali sia richiesta in contemporanea la rateizzazione, l'Ufficio Tributi ha facoltà di applicare, per ragioni di uniformità, per tutte le annualità il numero di rate previsto per l'annualità nella quale risulta il maggior debito.
2. Gli importi contenuti negli avvisi bonari di pagamento della Tari ordinaria di cui all’articolo 22, comma 1 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati, con la concessione di due rate in più rispetto alla ripartizione ordinaria del pagamento approvata annualmente dall'ente, solamente alle seguenti condizioni:
a) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro ottomila;
b) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
c) l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro;
d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare;
e) la scadenza delle ulteriori rate, concedibili nel numero massimo di due, non può superare l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della rata ordinaria;
f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
g) nel caso di ritardati versamenti imputabili in via diretta ed esclusiva ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Tutti i cittadini interessati a presentare le istanze di Rateizzazione o Dilazione dei pagamenti devono: