3.1.p Informazioni per omesso pagamento
Ultima modifica 28 giugno 2023
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
Riscossione della TARI ordinaria
La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune in via diretta , mediante l’emissione di avvisi di pagamento bonari riportanti l’indicazione del tributo dovuto.
In deroga all’art. 52 D.lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.lgs. 241/1997.
Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune.
In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell’avviso di pagamento, il Comune, in via diretta, procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi o da comunicarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
L’atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente, ovvero inviatogli a mezzo raccomandata a/r, ovvero notificatagli dal Messo notificatore, riporta gli estremi per l’eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune, in via diretta ovvero a mezzo del concessionario della riscossione.
In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Comune competente procede, nei termini di legge, all’emissione di apposito avviso di accertamento esecutivo costituente anche atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti, in via diretta ovvero a mezzo di concessionario della riscossione. Nel caso in cui il Comune abbia già effettuato l'iscrizione a ruolo delle somme contenute nell'atto formale di richiesta di pagamento di cui al precedente punto n. 5, ovvero ne abbia comunque effettuato la consegna al concessionario della riscossione, l'avviso di accertamento di cui al presente comma conterrà l'irrogazione delle sanzioni e la richiesta di pagamento degli interessi. L'Ufficio Tributi ha comunque facoltà di emettere in via diretta l'avviso di accertamento esecutivo anche nei casi di mancata consegna o di mancato invio dell'atto formale di richiesta di pagamento di cui al precedente comma 5.