3.1.y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Ultima modifica 28 giugno 2023
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL’OCCUPAZIONE O DETENZIONE
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base delle risultanze anagrafiche o altre pratiche comunali, ma è necessario, ai fini della sua applicazione, che i contribuenti presentino al Comune apposita dichiarazione per denunciare nuove occupazioni od ogni altra eventuale variazione, intervenuta successivamente alla dichiarazione iniziale.
Le denunce devono contenere obbligatoriamente tutti i dati richiesti, in mancanza il modello non può essere considerato "dichiarazione valida" e saranno erogabili le sanzioni di legge per omessa o infedele denuncia.
1. DENUNCIE
I soggetti obbligati devono presentare al Comune la dichiarazione di inizio occupazione, utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio tributi, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o detenzione. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In questo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
2. CESSAZIONI
In caso di cessazione del possesso o detenzione dell'utenza, il contribuente deve presentare apposita dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree, entro 60 giorni dalla data di cessazione o variazione con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
3. EREDI DEL DE CUIUS
In caso di decesso dell’intestatario della Tari gli eredi, Familiari o conviventi dovranno presentare, entro 60 giorni dalla data dell’evento, il modulo per la voltura della tassa. Si ricorda che la tassa non può essere divisa fra più contribuenti in base alle quote di proprietà. Quindi, tutte le variazioni che incidono sulla tassa rifiuti devono sempre essere comunicate all’Ufficio Tributi entro 60 giorni dalla data dell’evento. Ai fini Tari, infatti, non esistono automatismi.
VARIAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI
RESIDENTI: viene preso come riferimento la composizione del nucleo familiare così come risultante all'anagrafe comunale. Tale dato viene acquisito d'ufficio.
NON RESIDENTI: viene preso come riferimento la superficie dell’immobile (art. 8 Regolamento Comunale), una unità ogni 25 mq di superficie imponibile, salvo prova contraria da parte del contribuente(dichiarazione del numero dei componenti del proprio nucleo familiare di residenza). Tutte le variazioni riguardanti il nucleo familiare devono essere obbligatoriamente dichiarate dal contribuente. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative alla composizione del nucleo familiare, producono effetto dal 1°gennaio dell’anno successivo. Nel numero dei componenti sono considerati anche i soggetti che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, sono comunque dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf o badanti che dimorano presso la famiglia). Tale informazione è soggetta ad obbligo dichiarativo.